Art. 1
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In favore dei familiari a carico dei cittadini italiani trattenuti in Iraq o in Kuwait a seguito degli eventi del 2 agosto 1990 e rimasti privi di reddito da lavoro, i quali si trovino in Italia o siano rimpatriati, e' concessa, per un periodo non superiore a 120 giorni, una indennita' giornaliera di lire 30.000 ciascuno dalla data di decorrenza dello stato di necessita' al rimpatrio nel primo caso, ovvero dalla data del loro rimpatrio nel secondo caso. Detta indennita' non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La domanda corredata della documentazione comprovante la condizione di familiare a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' della attestazione della rappresentanza diplomatica in Bagdad comprovante che il capofamiglia sia stato trattenuto in Iraq o in Kuwait e che sia rimasto privo di reddito da lavoro, deve essere presentata dagli interessati alla prefettura territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero dalla data del loro rientro in Italia, se successiva.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1991 al 6 giugno 2012
