Art. 2
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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 750 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, per il medesimo anno, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento"Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri, ivi compresi il riordinamento del Ministero, il potenziamento del servizio diplomatico-consolare ed i provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero". Le somme di cui al comma 1, stanziate nell'anno 1990 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo, agli stessi fini, in quello successivo. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 12 gennaio 1991 al 6 giugno 2012
