Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e' autorizzato a disporre, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, l'ammasso volontario dei formaggi "parmigiano-reggiano" e "granapadano" prodotti da produttori agricoli singoli o associati nella campagna 1960-61, ed a fissarne le relative modalita'.

Testo vigente dal 31 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;837~art1 · fonte del testo