Con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinate le modalita' della liquidazione e del pagamento dei contributi di cui agli articoli 1 e 2.

Testo vigente dal 19 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-11;821~art3 · fonte su Normattiva