All'onere di lire 2 miliardi derivanti allo Stato dalla applicazione dell'articolo 1, lettera b), si provvede per lire 1 miliardo a carico del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle dette disponibilita' indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e per lire 1 miliardo mediante riduzione del corrispondente fondo per l'anno finanziario 1967. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-01;231~art6 · fonte su Normattiva