Le provvidenze erogate a favore dei lavoratori dello zolfo licenziati, dal fondo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono esenti da imposte erariali.
Testo vigente dal 28 marzo 1968
Le provvidenze erogate a favore dei lavoratori dello zolfo licenziati, dal fondo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono esenti da imposte erariali.
Testo vigente dal 28 marzo 1968
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1968-03-01;231~art5 · fonte su Normattiva