Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanita', promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi. Ai fini indicati nel precedente comma, le Amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonche' dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili.

Testo vigente dal 19 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;625~art15 · fonte su Normattiva