Art. 6 — Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità
Le modalita' per l'accertamento della inabilita' e della invalidita' ai fini del conseguimento delle pensioni di cui agli articoli 4 e 5 sono stabilite con regolamento deliberato dall'assemblea dei delegati dell'Ente ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Testo vigente dal 10 agosto 1991
