All'assistenza sanitaria prevista dal precedente articolo non sono ammessi i mutilati ed invalidi assistiti da altri enti di diritto pubblico per il tempo in cui dura l'assistenza.
Testo vigente dal 19 agosto 1966
All'assistenza sanitaria prevista dal precedente articolo non sono ammessi i mutilati ed invalidi assistiti da altri enti di diritto pubblico per il tempo in cui dura l'assistenza.
Testo vigente dal 19 agosto 1966
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1966-08-06;625~art2 · fonte su Normattiva