Art. 81 — Assistenza ai mutilati e agli invalidi civili
Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonche' dei sordomuti e ciechi civili diventa operativo a partire dal 1 luglio 1979.
Testo vigente dal 28 dicembre 1978
