Agli effetti dei precedenti articoli si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite o dipendenti da forme morbose a carattere progressivo o di natura psichica, non dipendenti da causa di guerra, di lavoro o di servizio, che comportino una riduzione permanente della capacita' lavorativa in misura non inferiore a un terzo.

Testo vigente dal 19 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;625~art4 · fonte su Normattiva