Le disposizioni del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, hanno efficacia fino al 30 aprile A partire dal 1 maggio 1971, in favore dei mutilati ed invalidi civili si applicano le norme di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta'. Sono esclusi gli invalidi per cause di guerra, di lavoro, di servizio, nonche' i ciechi e i sordomuti per i quali provvedono altre leggi.11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

11

La Corte Costituzionale con sentenza 14-22 giugno 1989, n.346(in G.U. 1° s.s. 28/06/1989, n.26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e 2, quarto comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilita' con diritto all'indennita' di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecita' parziale."

Testo vigente dal 29 giugno 1989

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 210/1991

    Questione infondata
    13 maggio 1991

    Poiché agli invalidi civili minori affetti da cecità assoluta venne erogata, nel periodo compreso fra l'1 luglio 1980 e l'1 gennaio 1989, la pensione non reversibile già a tale categoria spettante a decorrere dal diciottesimo anno di età - successivamente sostituita con la indennità di accompagnamento di cui oggi beneficiano - sono riscontrabili anche nel periodo considerato, sia quella privilegiata tutela accordata a tale categoria di invalidi nell'ambito della invalidità civile, sia la diversità logica dei presupposti che legittimano l'indennità di accompagnamento da un lato e la pensione dall'altro. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, terzo comma, l. 30 marzo 1971, n. 118 e 1 l. 11 febbraio 1980, n. 18, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 Cost .). - Sulla privilegiata tutela assicurata agli invalidi civili minori affetti da cecità, v. O. n. 280/1990. - Sulla diversità logica dei presupposti dell'indennità di accompagnamento e della pensione, v. S. n. 346/1989.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 346/1989

    Illegittimità dichiarata
    22 giugno 1989

    L'indennità di accompagnamento, in quanto diretta a consentire ai soggetti non autosufficienti condizioni esistenziali compatibili con la dignità della persona umana (artt. 2 e 38, comma primo, Cost.), costituisce una provvidenza specifica, funzionalmente diversa ed "aggiuntiva" rispetto alle prestazioni assistenziali connesse alle invalidità; essa dunque non può essere negata per il fatto che, a determinare il richiesto stato di invalidità civile assoluta, concorrano menomazioni - come la cecità parziale - che danno diritto ad autonome prestazioni, in quanto contrasta con il principio di eguaglianza concedere o meno una prestazione assistenziale a soggetti che ne siano parimenti bisognevoli, a seconda che fruiscano o meno di provvidenze preordinate ad altri fini. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il combinato disposto degli artt. 1, comma primo, L. 11 febbraio 1980 n. 18, e 2, comma quarto, L. 30 marzo 1971 n. 118, nella parte in cui esclude che ad integrare lo stato di totale inabilità con diritto all'indennità di accompagnamento possa concorrere, con altre minorazioni, la cecità parziale.

    Art. 1 Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili · Art. 2 Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art2 · fonte su Normattiva