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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo annuo, si fa fronte, per gli anni finanziari 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1975 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-11-28;624~art3 · fonte del testo