All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 2.000.000.000 per l'anno 1978, si fara' fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 101 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per il medesimo anno finanziario 1978. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 1 luglio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-06-20;309~art2 · fonte su Normattiva