Le norme di cui ai precedenti articoli, circa la nomina per un triennio, gli aumenti periodici di stipendio e il trattamento di quiescenza, si applicano anche agli insegnanti elementari non di ruolo, nominati in posti che non si siano potuto coprire con insegnanti di ruolo o in soprannumero, e agli insegnanti non di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione artistica. Le stesse norme, limitatamente agli aumenti periodici di stipendio e al trattamento di quiescenza e di previdenza, si applicano anche agli assistenti non di ruolo delle Accademie di belle arti e dei Licei artistici ed agli accompagnatori al pianoforte dei Conservatori di musica ed ai pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza. Il provvedimento di nomina, di cui all'articolo 5 della presente legge, e' adottato dal provveditore agli studi per i maestri, dal direttore per gli insegnanti dei Conservatori di musica e dal presidente per gli insegnanti degli altri istituti di istruzione artistica.

Testo vigente dal 30 agosto 1961

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-28;831~art10 · fonte del testo