Gli insegnanti non di ruolo, che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina ai sensi dell'articolo 13, possono chiedere la nomina in cattedre di ruolo inferiore a quella per cui hanno conseguito l'inclusione interna o l'idoneita', purche' gli insegnamenti cui si riferisce il titolo posseduto comprendano o coincidano con quelli che costituiscono la cattedra di ruolo inferiore.

Testo vigente dal 30 agosto 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-28;831~art15 · fonte su Normattiva