Gli insegnanti non di ruolo, che per insufficienza di cattedre non conseguono la nomina ai sensi dell'articolo 13, possono chiedere la nomina in cattedre di ruolo inferiore a quella per cui hanno conseguito l'inclusione interna o l'idoneita', purche' gli insegnamenti cui si riferisce il titolo posseduto comprendano o coincidano con quelli che costituiscono la cattedra di ruolo inferiore.
Testo vigente dal 30 agosto 1961
