Il provento della tassa supplementare di ancoraggio nel porto di Trieste e' devoluto al locale Ente autonomo del porto. Esso e' accertato dall'autorita' marittima, riscosso a cura dell'amministrazione della dogana e corrisposto all'Ente al netto delle spese di esazione da versare all'erario.

Testo vigente dal 15 ottobre 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-08-14;822~art10 · fonte su Normattiva