La tassa supplementare di ancoraggio non e' dovuta per le navi che nel porto di Trieste compiono solo operazioni di imbarco o di sbarco di passeggeri ne per le navi addette ai servizi marittimi del porto, quando siano esenti dal pagamento della tassa di ancoraggio.

Testo vigente dal 15 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;822~art8 · fonte su Normattiva