Il primo comma dell'articolo 25 della legge 9 luglio 1967, n. 589, e' sostituito dal seguente: "Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario alle esigenze funzionali dell'Ente".

Testo vigente dal 15 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-14;822~art3 · fonte su Normattiva