Il secondo comma dell'articolo 23 della legge 1 marzo 1968, n. 173, e' sostituito dal seguente: "Con apposito regolamento, da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo; e di quiescenza e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario alle esigenze funzionali dell'ente".
Testo vigente dal 6 agosto 1971
