Le percentuali di contribuzione previste dal primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, per le nuove costruzioni nonche' le trasformazioni e modificazioni navali riguardanti unita' di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, sono fissate nella misura del 25 per cento per i cantieri maggiori, del 15 per cento per i cantieri medi e dell'11 per cento per i cantieri minori. In caso di stipulazione, da parte di un cantiere maggiore, dal 1 gennaio 1985, di un contratto per nuova costruzione uguale od inferiore a 3.500 tonnellate di stazza lorda, con esclusione delle navi traghetto, la percentuale di contribuzione e' pari a quella prevista per i cantieri medi. Il contributo e' riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, nel caso di trasformazione e modificazione navale riguardanti unita' di stazza lorda di almeno 1.000 tonnellate, alla data di inizio dei lavori. Le percentuali di contribuzione previste dal primo e secondo comma dell'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598, rimangono invariate. L'espressione "costruzioni complete a scafo metallico", di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' cosi' modificata: "costruzioni complete a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata". L'espressione "i lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico", di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' cosi' modificata: "i lavori di costruzione delle unita' a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata". La lettera a) dello stesso comma e' sostituita dalla seguente: "a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri, nonche' per le unita' abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;". Agli effetti dell'ammissibilita' al contributo, a norma della presente e delle precedenti leggi in materia, si tiene conto, per le costruzioni commissionate da committente estero, della destinazione che risultera' dalla certificazione del Registro italiano navale (RINA), nonche' della documentazione tecnica prodotta. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' sostituito dal seguente: "Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato, nonche' le unita' abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade". L'espressione "Sulle navi mercantili nazionali" di cui al quarto comma dell'articolo 9 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' cosi' modificata: "Sulle navi nazionali".
Testo vigente dal 5 aprile 1985
