Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale

Art. 13 — Contributo alla trasformazione e modificazione navale

Per i lavori di trasformazione e modificazione navale, iniziati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, riguardanti le unita' indicate nel precedente articolo 5, la cui stazza lorda sia almeno di 1.000 tonnellate, il Ministro della marina mercantile puo' concedere con proprio decreto alle imprese assuntrici, sul prezzo dei lavori medesimi, il contributo previsto dall'articolo 3. Il suddetto limite di stazza lorda puo' essere variato con decreto del Ministro della marina mercantile in relazione all'entrata in vigore di accordi internazionali di cui l'Italia sia parte. ((Possono ottenere il contributo i cantieri che, in esercizio dal 1 gennaio 1967, abbiano continuato la propria attivita' fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purche' limitate nel tempo)). La liquidazione del contributo e' disposta a lavori ultimati previo accertamento dei lavori eseguiti e della congruita' del relativo prezzo.

Testo vigente dal 20 aprile 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;599~art13 · fonte su Normattiva