Il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, puo' concedere agli istituti ed aziende di credito, sui finanziamenti di cui alla presente legge, a valere sul plafond complessivo di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, n. 649, nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 15 febbraio 1967, n. 38, la garanzia sussidiaria dello Stato entro il limite massimo del 70 per cento delle perdite accertate.
Testo vigente dal 17 dicembre 1971
