Provvidenze a favore della riparazione navale

Art. 6 — Contributo ai cantieri di demolizione navale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1982 al 16 agosto 1984. Leggi il testo vigente →

Il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese di demolizione navale, per la demolizione di navi di bandiera nazionale od estera, un contributo sino al 12,50 per cento del prezzo contrattuale ritenuto congruo. Sono esclusi dal beneficio i contratti che risultino inferiori ad un importo di 100 milioni di lire.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 16 agosto 1984

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;598~art6 · fonte su Normattiva