Provvidenze a favore delle costruzioni navali

Art. 8 — Liquidazione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali

Sul contributo previsto dall'articolo 1 possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento dell'ammontare indicato nel provvedimento di concessione e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale della costruzione rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento. A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile determina il costo complessivo della nave. Qualora il contributo, riferito a detta determinazione, risulti inferiore ai nove decimi di quello indicato nel provvedimento di concessione, l'importo complessivo del contributo medesimo e' liquidato in misura pari alla differenza tra il doppio dell'ammontare calcolato a lavori ultimati e i nove decimi di quello stabilito nel provvedimento di concessione. I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentati, a pena di decadenza:

  • a)per le nuove costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio;
  • b)per gli apparati motori completi, non oltre un anno dalla data della loro sistemazione a bordo;
  • c)per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi. In caso di decadenza dal contributo devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

Testo vigente dal 22 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1372~art8 · fonte su Normattiva