Provvidenze a favore delle costruzioni navali

Art. 9 — Contributo per lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili

Fuori del caso previsto dal successivo articolo, per la riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili e dei relativi macchinari puo' essere concesso agli assuntori dei lavori un contributo integrativo di lire 60 per chilogrammo sui materiali metallici e di lire 50 per chilogrammo sui materiali legnosi o di plastica o ignifughi impiegati, con esclusione della zavorra fissa. Il contributo non puo' essere concesso se il peso complessivo dei materiali e' inferiore a 10.000 chilogrammi. La concessione del contributo e' effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al Ministero della marina mercantile.

Testo vigente dal 22 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-29;1372~art9 · fonte del testo