Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1975 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

I cantieri navali che hanno beneficiato di finanziamenti concessi ai sensi del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 1972, n. 734, possono beneficiare delle medesime agevolazioni creditizie per nuovi investimenti programmati sulla base dell'ammodernamento e del potenziamento del porto di Ancona di cui alla legge 10 novembre 1973, n. 737. Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito e' fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 13 giugno 1975 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1975-05-27;189~artunico · fonte del testo