L'indennita' speciale di disoccupazione di cui al precedente articolo e' attribuita per la durata massima di sei mesi, a decorrere dal 9 ottobre 1963 o dalla data del rimpatrio, ed e' corrisposta a rate mensili anticipate. L'indennita' speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennita' ordinaria di disoccupazione. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano all'indennita', speciale le vigenti disposizioni sull'indennita' ordinaria di disoccupazione.
Testo vigente dal 9 novembre 1963
