((Il limite d'impegno di cui al nono comma del precedente articolo 3 gravera', per l'esercizio 1963-64, sui fondi autorizzati con la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge medesima. Il limite d'impegno di cui al precedente articolo 5-bis gravera', per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1964, sulle somme determinate ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1457)).
Testo vigente dal 21 giugno 1964
