In aggiunta allo stanziamento previsto dall'articolo 20, sesto comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nello stesso inserito con l'articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357, per la concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 19-quater della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 200 milioni nell'anno finanziario 1973, di lire 600 milioni in ciascuno degli anni finanziari 1974 e 1975 e di lire 325 milioni nell'anno finanziario 1976.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-19;837~art10 · fonte su Normattiva