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All'articolo 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono apportate le seguenti modifiche: L'ultimo periodo del quarto comma e' sostituito dal seguente: "La commissione provvede anche ad accertare la riduzione della capacita' lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi agli effetti della concessione dell'assegno vitalizio". Al penultimo comma le parole: "una invalidita' permanente assoluta non di natura psichica", sono sostituite dalle seguenti: "una riduzione della capacita' lavorativa, non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi".

Testo in vigore dal 6 novembre 1969 al 15 marzo 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-10-13;743~art4 · fonte su Normattiva