Per far fronte alle spese relative alle provvidenze in favore dei mutilati e invalidi civili previste agli articoli 1, 3, 7, 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono iscritte negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1969, le seguenti somme, cosi' ripartite:

  • 1)Ministero della sanita':
  • a)per l'assistenza sanitaria specifica di cui all'articolo 1 della legge n. 625.............. L. 3.850.000.000 b) per il funzionamento delle commissioni sa- nitarie e per gli esami e ricerche clinico-dia- gnostiche, di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge n. 625................................... " 850.000.000 2) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: per l'orientamento e la formazione professio- nale di cui all'articolo 3 della legge n. 625, ivi comprese le spese attinenti all'acquisto e al rinnovo delle particolari attrezzature di- dattiche necessarie nonche all'istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali, quale contributo devoluto alla speciale gestione gia istituita in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei la- voratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264............................ L. 300.000.000 Il Ministero della sanita' nei limiti di spesa previsti dal precedente comma primo, lettera a) e nella misura non superiore al 20 per cento, ha facolta' di concedere contributi e sussidi per favorire la costruzione, l'adattamento, l'impianto e il miglioramento di attrezzature dei centri di riabilitazione per motulesi e neurolesi. Ha facolta', altresi', di concedere contributi e sussidi per la formazione di personale medico e paramedico specializzato e per stimolare lo studio delle malattie specie a carattere congenito e progressivo, causa di motulesioni e neurolesioni.

Testo vigente dal 6 novembre 1969

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urn:nir:stato:legge:1969-10-13;743~art7 · fonte su Normattiva