La somma autorizzata dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, per l'assistenza sanitaria protesica, specifica, generica, farmaceutica, specialistica ed ospedaliera a favore dei mutilati ed invalidi civili, gia' elevata di lire 78.100.000.000 dall'articolo 186 della legge 23 dicembre 1976, n. 874, e di L. 25.000.000.000 dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 629, e' ulteriormente elevata, per l'anno 1977, di L. 25.000.000.000.
Testo vigente dal 21 giugno 1978
