Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale
Art. 18 — Termine di ultimazione dei lavori
Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1985.
Testo vigente dal 25 agosto 1982
Le iniziative ammesse a contributo devono essere ultimate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1985.
Testo vigente dal 25 agosto 1982
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1982-08-14;599~art18 · fonte su Normattiva