Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale

Art. 19 — Liquidazione del contributo

Al raggiungimento del 50 per cento della spesa per l'investimento ammesso, puo' essere concesso un corrispondente anticipo sul contributo, previa presentazione di garanzia fidejussoria d'importo corrispondente al suddetto anticipo. La liquidazione del contributo e' disposta previo accertamento dei lavori eseguiti e dell'ammontare del relativo investimento da parte di una commissione presieduta dal direttore generale del naviglio e composta da tre funzionari del Ministero della marina mercantile nominati con decreto del Ministro.

Testo vigente dal 25 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;599~art19 · fonte su Normattiva