Art. 21
Presso il ministero della marina mercantile e' istituito il Comitato per gli albi speciali dei costruttori dei riparatori e dei demolitori navali, che da' parere sulle domande di ammissione agli albi speciali e sui provvedimenti di sospensione e di cancellazione dagli albi stessi. Il Comitato per gli albi speciali dei costruttori, riparatori e demolitori navali e' costituito:
- a)da tre dirigenti del Ministero della marina mercantile, di cui uno dell'Ispettorato tecnico del Ministero stesso, designati dal Ministro della marina mercantile;
- b)da quattro componenti designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative;
- c)da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- d)da tre esperti in materia di costruzioni navali e in materia giuridico-amministrativa scelti dal Ministro della marina mercantile. Le designazioni dei componenti il Comitato, di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono comunicate al Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro della marina mercantile e dura in carica quattro anni. Le funzioni di segreteria e degli altri servizi inerenti agli albi sono assolte da due funzionari del Ministero della marina mercantile. All'onere di funzionamento del Comitato valutato in lire 50 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1989 si provvede mediante l'utilizzo del gettito dei diritti di cui all'articolo 20.
Testo vigente dal 21 giugno 1989
