Presso il ministero della marina mercantile e' istituito il Comitato per gli albi speciali dei costruttori dei riparatori e dei demolitori navali, che da' parere sulle domande di ammissione agli albi speciali e sui provvedimenti di sospensione e di cancellazione dagli albi stessi. Il Comitato per gli albi speciali dei costruttori, riparatori e demolitori navali e' costituito:

  • a)da tre dirigenti del Ministero della marina mercantile, di cui uno dell'Ispettorato tecnico del Ministero stesso, designati dal Ministro della marina mercantile;
  • b)da quattro componenti designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative;
  • c)da tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
  • d)da tre esperti in materia di costruzioni navali e in materia giuridico-amministrativa scelti dal Ministro della marina mercantile. Le designazioni dei componenti il Comitato, di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono comunicate al Ministero della marina mercantile per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro della marina mercantile e dura in carica quattro anni. Le funzioni di segreteria e degli altri servizi inerenti agli albi sono assolte da due funzionari del Ministero della marina mercantile. All'onere di funzionamento del Comitato valutato in lire 50 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1989 si provvede mediante l'utilizzo del gettito dei diritti di cui all'articolo 20.

Testo vigente dal 21 giugno 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-06-14;234~art21 · fonte su Normattiva