Gli atti ed i provvedimenti adottati da autorita' statali, regionali, provinciali e comunali, nel periodo di tempo compreso fra il 13 dicembre 1982 ed il 31 gennaio 1983, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purche' diretti a realizzare l'attivita' di soccorso, o ad assicurare servizi necessari per la collettivita' o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nella zona colpita dalla frana.

Testo vigente dal 7 maggio 1983

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1983-05-02;156~art18 · fonte su Normattiva