Art. 19
All'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, primo comma, dopo le parole "legge 16 marzo 1972, n. 88" sono aggiunte le seguenti: "nonche' per gli interventi in favore dei comuni delle Marche previsti nel decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205". Al quarto comma dell'articolo 21 dopo le parole "convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734" sono aggiunte le seguenti: "nonche' a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, in favore dei comuni delle Marche indicati negli elenchi allegati al medesimo decreto-legge".
Testo vigente dal 7 maggio 1983
