Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1991, n. 347, 2 gennaio 1992, n. 3, 29 febbraio 1992, n. 194, 30 aprile 1992, n. 273, 8 giugno 1992, n. 310, e 1 luglio 1992, n. 324.
Testo vigente dal 30 dicembre 1992
