Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1991, n. 347, 2 gennaio 1992, n. 3, 29 febbraio 1992, n. 194, 30 aprile 1992, n. 273, 8 giugno 1992, n. 310, e 1 luglio 1992, n. 324.

Testo vigente dal 30 dicembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;505~art10 · fonte su Normattiva