Art. 110
Validita' degli atti ed efficacia dei rapporti sorti in base a decreti legge non convertibili
Art. 11, c. 1, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L. n. 80/1984; Art. 1, c. 2, L. n. 12/1988 1. Fatta salva la disposizione in cui all'articolo 94, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti legge 29 dicembre 1983, n. 745, 30 dicembre 1986, n. 919 28 febbraio 1987, n. 111 23 maggio 1987, n. 202, 22 luglio 1987, n. 301 e 21 settembre 1987, n. 398.
Testo vigente dal 12 aprile 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva