Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, e' autorizzato a determinare con proprio decreto quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'art. 1, lettera l) siano da consolidare o trasferire. Per gli abitati da trasferire il piano regolatore e' approvato dal competente Provveditorato alle opere pubbliche o dal Magistrato alle acque, in deroga a tutte le norme e formalita' prescritte dalla legge 9 luglio 1908, n. 445.

Testo vigente dal 19 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-10;9~art2 · fonte del testo