L'art. 3 della legge 22 marzo 1951, n. 290, e' modificato come segue: "L'esecuzione dei lavori di cui al successivo art. 11 e la concessione dei contributi di cui al precedente art. 2 sono attribuite alla competenza del Magistrato alle acque e dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche".

Testo vigente dal 18 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-23;623~art14 · fonte del testo