Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione privilegiata ordinaria in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e' equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso. Agli stessi fini le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

Testo vigente dal 18 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;168~art4 · fonte su Normattiva