Art. 3 — Modificazioni delle tabelle di classificazione delle invalidità e dei criteri di applicazione delle tabelle medesime
Ai fini dell'assegnazione a categoria di pensione in base alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la perdita anatomica o funzionale dell'arto sinistro o di segmenti di esso e' equiparata alla perdita anatomica o funzionale dell'arto destro o di segmenti di esso. Le "Avvertenze alle tabelle A e B", di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.
Testo vigente dal 12 agosto 1971
