In applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, dell'ultimo comma dell'articolo 2 e del secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e successive modificazioni, la competenza in materia di concessione, sospensione o revoca dell'assegno di incollocamento e dell'assegno di previdenza, e' demandata alle direzioni provinciali del tesoro.

Testo vigente dal 18 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;168~art9 · fonte su Normattiva