Art. 195Competenza per gli assegni accessori

L'amministrazione centrale provvede d'ufficio alla attribuzione dell'assegno di superinvalidita', dell'assegno di cura, dell'assegno per cumulo di infermita', dell'assegno complementare, dell'indennita' di assistenza ed accompagnamento e dell'assegno speciale annuo; provvede su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'assegno di incollocabilita'. Le direzioni provinciali del tesoro provvedono di ufficio all'attribuzione della tredicesima mensilita', dell'assegno di caroviveri e della indennita' integrativa speciale; provvedono su domanda dell'interessato all'attribuzione dell'indennita' speciale annua, degli aumenti di integrazione, dell'assegno di previdenza e dell'assegno di incollocamento. Gli aumenti di integrazione sono attribuiti senza la adozione di provvedimento formale. Delle attribuzioni disposte le direzioni provinciali del tesoro danno comunicazione periodica alla competente amministrazione centrale e agli organi di controllo. Si applica il disposto di cui al secondo e al quarto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, tenendo conto della data di decorrenza e di quella di scadenza della rata di pensione.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art195 · fonte su Normattiva