Ai mutilati ed invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni piu' favorevoli di quelle previste dalla presente legge, e' conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni gia' effettuate. Per i titolari di assegno rinnovabile la disposizione di cui al presente articolo si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.

Testo vigente dal 27 marzo 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;95~art22 · fonte su Normattiva