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[1]Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidita' contemplate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e' accordata d'ufficio un'indennita' per le necessita' di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato. L'indennita' e' concessa nelle seguenti misure mensili:

[2]Lettera A................................................. L. 50.500 " A-bis.............................................. " 45.500 " B.................................................. " 41.200 " C.................................................. " 32.000 " D.................................................. " 26.800 " E.................................................. " 21.500 " F.................................................. " 20.700 " G.................................................. " 17.400

[3]L'indennita' e' ridotta come segue per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

[4]Lettera A.................................................. L. 47.500 " A-bis.............................................. " 42.500 " B.................................................. " 38.200 " C.................................................. " 29.000 " D.................................................. " 23.800 " E.................................................. " 18.500 " F.................................................. " 17.700 " G.................................................. " 14.400

[5]Ai pensionati affetti da una delle invalidita' specificate alle lettere A, A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della tabella stessa, e' data facolta' della scelta fra l'accompagnatore militare con l'indennita' ridotta prevista dal comma successivo e l'indennita' nella misura intera. In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennita' di cui ai precedenti commi e' ridotta di lire 14.400 per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 17.400 negli altri casi. L'indennita' e' corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali od in altri luoghi di cura. Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennita' e' corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto e per il rimanente quinto all'invalido. Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considerano soltanto le ammissioni disposte dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - nell'esercizio della attivita' prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423 - che dara' comunicazione delle suddette ammissioni alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione.

Testo in vigore dal 27 marzo 1971 al 2 giugno 1974

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;95~art8 · fonte su Normattiva