Provvidenze per gli invalidi per servizio e per i loro congiunti

Art. 10 — COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95

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Nel caso di aggravamento delle infermita' per le quali sia gia' stato concesso il trattamento privilegiato ordinario il titolare puo' far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda e respinta, essa puo' essere rinnovata non piu' di due volte. E' abrogato l'articolo 12 della legge 4 maggio 1951, n. 306.

Testo in vigore dal 28 maggio 1965 al 11 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1965-04-23;488~art10 · fonte del testo