Sono considerati orfani di caduto per servizio, ai fini dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i figli di coloro che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' per causa di servizio ordinario militare o civile alle dirette dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, purche' detti figli siano stati concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilita' del genitore e siano riconosciuti da esso.

Testo vigente dal 28 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-04-23;488~art13 · fonte su Normattiva